Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice di appello, accogliendo i motivi di doglianza da noi proposti contro la sentenza di primo grado, ha riconosciuto che anche una riparazione il cui costo superi notevolmente il valore commerciale del veicolo puo' essere considerata "non eccessivamente onerosa" ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2 comma c.c., laddove non comporti un aumento di valore del veicolo rispetto a quello che il veicolo stesso aveva prima del sinistro, con conseguente indebita locupletazione per il danneggiato.
In altri termini e contrariamente a quanto si affermava nella sentenza di primo grado oggetto di appello, non basta una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente per "eccessiva onerosita'" del risarcimento in forma specifica, ma occorre
che vi sia tra le due modalita' risarcitorie una sensibile sproporzione che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, rappresentato dall'aumento di valore del veicolo rispetto a quello che lo stesso aveva anteriormente al sinistro.