La nostra Assistita ha chiesto al Comune di Porto San Giorgio il risarcimento dei danni subiti nell'anno 2021 mentre si trovava li' in vacanza e stava passeggiando tra i banchi del mercato del paese e, in particolare, nell'atto di attraversare il marciapiede e passando accanto ad un banco del mercato, poggiava il piede destro su una disconnessione della pavimentazione stradale, perdendo cosi l'equilbrio e cadendo a terra.
Il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda di risarcimento ed ha ricordato che
incombe al danneggiato l'onere di provare: 1) che il danno si sia verificato nell'ambito del dinarismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso insorto nella cosa, nonché
2) l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce i| dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi),
spetta invece alla P.A., ai fini della prova liberatoria, l'onere di indicare e provare rigorosamente la causa del danno estranee alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota.
La prova della derivazione dell'evento dannoso dalla "cosa" - dal doppio dislivello presente tra la fuga e le due lastre di cemento e ghiaia di fiume, lungo marciapiede del lungomare - va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa